Superbonus 110%
pagina aggiornata a febbraio 2022
A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, alcune tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici potranno beneficiare del Superbonus del 110% in 4 anni per la parte di spese sostenuta dal 2022.
La Legge di Bilancio ha tuttavia introdotto una serie di proroghe per alcune categorie a patto che vengano rispettati determinati criteri:
Gli interventi che permettono l’accesso agli incentivi sono:
Per raggiungere tali obiettivi è necessario intervenire su isolamento termico e impianti di climatizzazione invernale esistenti, sostituendoli con impianti in pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria.
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La normativa prevista dal Decreto Rilancio
Per accedere al bonus del 110% è necessario effettuare una completa sostituzione del precedente impianto a favore del nuovo e gli interventi effettuati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da parte del tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. La detrazione si applicherà sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Sono ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione purché:
- rispettino i requisiti minimi e portino al miglioramento delle due classi energetiche;
- si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della «ristrutturazione edilizia».
Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
La Legge di Bilancio stabilisce tutti gli interventi ammessi nell’ecobonus al 110%.
Nota importante
Il bonus condizionatore 2021 dà diritto a una detrazione del 110% – con la modalità credito d’imposta o cessione del credito – solo se l’acquisto del condizionatore e i relativi lavori di installazione vengono eseguiti all’interno di quei lavori di efficientamento energetico definiti ‘trainanti’, e che danno diritto al bonus 110%, come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione per il condizionatore spetta dunque al 110%, anche solo per la sostituzione dell’impianto di condizionamento, a patto che l’intervento venga eseguito congiuntamente ad almeno uno di quelli ‘trainanti’.
Di seguito sono elencati gli interventi 'trainanti' ammessi nell'ecobonus 110%
1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare presente all’interno di edifici plurifamiliari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
– fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
– fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
– fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.
2. Interventi sulle parti comuni di edifici per:
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla
qualità dell’aria.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
– non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
– non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari presenti all’interno di edifici plurifamiliari per:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
4. Tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui al precedente paragrafo 1);
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3).
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione da Superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari.
I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti.